Near miss obbligatori: cosa prevede la legge e come organizzare registro e azioni correttive

Un carrello elevatore passa troppo vicino a un lavoratore in un incrocio di magazzino. Un utensile cade da un ponteggio senza colpire nessuno. Una macchina si avvia quando l’operatore non se lo aspetta, ma il riparo impedisce il contatto. Non c’è una persona ferita, eppure è accaduto qualcosa che avrebbe potuto provocare un infortunio.

Questi episodi sono near miss, cioè mancati infortuni. La loro utilità sta proprio nell’assenza del danno: permettono di riconoscere una debolezza nell’organizzazione, nell’attrezzatura o nella procedura prima che la stessa dinamica produca conseguenze più gravi.

L’articolo 15 del D.L. 159/2025, convertito con modificazioni dalla Legge 198/2025, ha portato il tema dentro il quadro normativo nazionale. La disposizione prevede linee guida per identificare, tracciare e analizzare i mancati infortuni nelle imprese con più di quindici dipendenti, oltre a una futura comunicazione di dati aggregati. Per capire cosa deve fare oggi un’azienda, però, è necessario distinguere ciò che la legge ha già stabilito dalle modalità operative che devono ancora essere definite.

Cosa prevede l’articolo 15 sui near miss

Il testo dell’articolo 15 del D.L. 159/2025 incarica il Ministero del Lavoro, d’intesa con INAIL e sentite le parti sociali, di adottare linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. La soglia indicata dalla norma comprende quindi le imprese da sedici dipendenti in su.

Le linee guida dovranno tenere conto delle procedure già elaborate da INAIL, anche con le organizzazioni datoriali, sindacali e gli organismi paritetici. La legge precisa che tali procedure restano ferme fino al loro eventuale aggiornamento o alla loro integrazione.

Lo stesso articolo rinvia a un decreto ministeriale la definizione delle modalità con cui le imprese interessate comunicheranno i dati aggregati relativi agli eventi segnalati e alle azioni correttive o preventive adottate. La norma parla di informazioni aggregate, non della denuncia di ogni singolo near miss all’INAIL. Il decreto dovrà inoltre fissare i criteri per il rapporto annuale di monitoraggio nazionale.

Cosa è operativo all’11 agosto 2026

Nel materiale ufficiale consultato alla data di aggiornamento di questo articolo non risultano pubblicati le linee guida ministeriali previste né un modello obbligatorio di registro. Il Dipartimento per il programma di Governo indica inoltre come non adottato il decreto destinato a regolare la comunicazione dei dati aggregati e i criteri del monitoraggio nazionale.

Non sono quindi ancora definiti il formato dei dati, la periodicità, il canale di invio e le relative istruzioni applicative. Non sarebbe corretto sostenere che, oggi, ciascun mancato infortunio debba essere trasmesso singolarmente all’INAIL oppure che esista già un registro ufficiale da utilizzare. L’articolo 15 non contiene neppure una sanzione autonoma collegata a un modello di registro non ancora disciplinato.

Un sistema interno costruito sui criteri INAIL permette comunque di raccogliere informazioni omogenee, gestire le misure necessarie e produrre in futuro riepiloghi aggregati senza ricostruire mesi o anni di eventi. È una scelta prudente soprattutto per le imprese sopra soglia e per quelle che operano con mezzi, impianti, cantieri o turni.

La soglia dei quindici dipendenti richiede comunque cautela. La norma usa l’espressione “imprese con più di quindici dipendenti”, ma le istruzioni specifiche di calcolo non sono ancora disponibili. Presenza di part-time, lavoratori somministrati, più unità produttive o assetti societari articolati possono richiedere una verifica riferita alla situazione reale dell’impresa.

Near miss, situazione pericolosa e infortunio non sono la stessa cosa

La metodologia pubblicata da INAIL definisce il near miss come un incidente avvenuto nel luogo di lavoro che non ha causato un danno fisico al lavoratore, pur avendone il potenziale. L’elemento decisivo è che sia realmente accaduto un evento: una caduta, una fuoriuscita, un avviamento inatteso, un urto mancato o la perdita di controllo di un mezzo o di un materiale.

Può trattarsi di near miss anche quando vi è stato un contatto con il lavoratore, purché non si sia prodotto alcun trauma. Il funzionamento di un riparo o di un’altra protezione va registrato, perché mostra quale difesa ha interrotto la dinamica.

Una situazione pericolosa è diversa. Un passaggio ostruito, un riparo danneggiato o uno stoccaggio instabile sono non conformità finché non accade un incidente. Separare le categorie evita statistiche confuse.

Se invece compare un danno fisico, anche senza assenza dal lavoro, l’evento non rientra nella categoria dei near miss secondo il metodo INAIL. Deve essere classificato come infortunio e valutato secondo le regole applicabili al caso concreto. Chiamarlo “quasi infortunio” per ridurne il peso compromette la qualità dei dati e può interferire con obblighi distinti.

Come deve essere costruito il registro dei near miss

Il registro non deve limitarsi alla frase “nessun ferito”. Ogni segnalazione dovrebbe avere un codice univoco, la data, l’ora, il luogo, il reparto o il cantiere, l’attività in corso e una descrizione breve basata su fatti osservabili. Devono essere indicati mezzi, attrezzature, materiali e ruoli coinvolti, senza raccogliere nomi o dati personali che non servono all’analisi.

La descrizione iniziale va tenuta distinta dalla ricostruzione finale. Chi segnala riferisce ciò che ha visto; chi analizza verifica la sequenza, individua l’incidente, valuta la conseguenza potenziale e ricostruisce le cause. Questa separazione, prevista anche nel metodo Condivido, evita che la prima impressione diventi automaticamente la conclusione dell’indagine.

Il registro deve documentare le protezioni intervenute, le misure immediate adottate e le azioni di miglioramento decise. Per ogni azione occorrono un responsabile, una scadenza, lo stato di avanzamento, la data di attuazione e la verifica finale. Se manca uno di questi elementi, la segnalazione rimane una nota informativa e non diventa un processo controllabile.

Le categorie devono essere uniformi e coerenti con le attività dell’impresa: cadute, proiezioni di materiali, investimento mancato, collisioni, ribaltamenti, contatti elettrici, avviamenti inattesi, fiamme o fuoriuscite di sostanze. Un campo libero copre i casi non previsti.

Una procedura che parte dalla segnalazione e arriva alla verifica

Occorre definire cosa segnalare e con quale canale. Modulo cartaceo, QR code o pagina digitale possono funzionare, purché siano accessibili e richiedano pochi minuti. Una compilazione lunga o il timore di conseguenze disciplinari favoriscono la sottosegnalazione.

Quando la condizione di rischio è ancora presente, la priorità è mettere in sicurezza l’area. Fermare una macchina, isolare una zona, rimuovere un materiale instabile o sospendere una lavorazione sono misure immediate. Non chiudono l’evento: servono a impedire che la stessa dinamica si ripeta prima dell’intervento definitivo.

La presa in carico deve avvenire entro un tempo stabilito. Gli episodi con elevata gravità potenziale richiedono un passaggio rapido al datore di lavoro, al dirigente o alla funzione competente. Un carico pesante caduto vicino a una persona ha priorità diversa da un urto senza reale capacità lesiva.

L’analisi non può terminare con la parola “disattenzione”. Occorre capire perché l’errore sia stato possibile: visibilità insufficiente, percorsi promiscui, manutenzione carente, procedure poco praticabili, ruoli incerti, addestramento incompleto o tempi incompatibili con l’attività. Il modello INAIL è multifattoriale perché un evento può avere più cause.

Le azioni vanno scelte seguendo la gerarchia delle misure di prevenzione. Quando è possibile, si elimina il pericolo o si interviene su layout, impianto e attrezzatura; solo dopo si agisce su procedure, informazione, formazione e controllo. Richiamare genericamente il lavoratore o ripetere un corso non risolve un difetto tecnico né una viabilità progettata male.

La chiusura arriva dopo il controllo dell’efficacia. Bisogna verificare sul posto che la misura sia utilizzata, riduca l’esposizione e non introduca nuove interferenze. L’esito deve tornare al segnalante, perché un riscontro visibile favorisce le segnalazioni successive.

Chi segnala e chi gestisce le azioni correttive

L’articolo 15 non assegna il registro a una sola figura. La procedura aziendale deve quindi indicare responsabilità coerenti con dimensioni, turni e struttura dell’impresa. Il metodo Condivido propone la segnalazione da parte di lavoratore, preposto o RLS e l’analisi da parte del Servizio di prevenzione e protezione, anche quando l’RSPP è esterno.

Il datore di lavoro e i dirigenti garantiscono decisioni e risorse; responsabili di reparto e manutenzione attuano gli interventi; RSPP e ASPP supportano classificazione, analisi e verifica. Il preposto gestisce gli aspetti immediati, ma non può risolvere da solo problemi che richiedono investimenti o modifiche organizzative.

L’RLS contribuisce senza diventare il gestore del registro e aiuta a evitare che il sistema venga usato per attribuire colpe. I risultati più rilevanti possono essere esaminati nella riunione periodica di sicurezza, insieme all’andamento degli infortuni e alle misure programmate.

Dati aggregati e indicatori da preparare

Per ottenere dati aggregabili, le descrizioni testuali devono essere affiancate da campi classificati. Reparto, attività, tipo di incidente, causa, gravità potenziale, ripetitività, area organizzativa interessata e stato delle azioni permettono di riconoscere ricorrenze che il singolo modulo non mostra.

Gli indicatori devono mostrare la quota di eventi presi in carico, il tempo medio di analisi, le azioni scadute, le verifiche completate e il ripetersi della stessa causa. Un numero basso di segnalazioni può indicare buone condizioni, ma anche sfiducia o un canale poco accessibile.

I riepiloghi statistici vanno separati dai dati identificativi. Nomi, giudizi personali e dettagli non necessari aumentano il rischio privacy senza aiutare l’analisi. Poiché l’articolo 15 riguarda dati aggregati, il registro può essere progettato per produrre report anonimi.

Collegamento con DVR, manutenzione e formazione

Ogni near miss deve essere confrontato con la valutazione dei rischi. L’aggiornamento del DVR non scatta automaticamente per ogni segnalazione, ma diventa necessario quando l’evento evidenzia un pericolo non considerato, una stima non adeguata o misure che non controllano il rischio come previsto.

Lo stesso controllo riguarda procedure, piani di manutenzione, viabilità, gestione degli appalti e addestramento. Se la causa è presente in più reparti o cantieri, l’azione non può restare limitata al punto in cui il mancato infortunio è emerso. Una buona analisi cerca la stessa debolezza nelle attività analoghe prima che si ripeta altrove.

La formazione di lavoratori e preposti va aggiornata quando dall’evento emerge una reale lacuna di conoscenza o di capacità operativa. I casi aziendali, resi anonimi, sono inoltre materiale utile per spiegare rischi e procedure con esempi riconoscibili. La formazione, però, deve accompagnare le correzioni tecniche e organizzative, non sostituirle.

Come preparare l’impresa senza creare burocrazia inutile

Un’impresa può iniziare con un registro semplice, purché abbia campi uniformi, accessi controllati e scadenze. Per strutture contenute può bastare un foglio elettronico protetto; più sedi o molti eventi richiedono un applicativo con notifiche, permessi e storico delle modifiche.

Una prova su casi reali mostra se le categorie sono comprensibili, i tempi realistici e le responsabilità chiare. Il riesame periodico consentirà di adeguare campi e flussi alle future istruzioni ministeriali.

Il valore del sistema si vede nelle azioni chiuse e nei rischi ridotti, non nel numero di moduli archiviati. Un near miss ben gestito lascia una traccia completa: cosa è successo, perché è successo, chi ha corretto la causa, entro quando e con quale verifica. È questa continuità a trasformare un episodio senza danni in prevenzione documentabile.

DSZ supporta le imprese nella definizione della procedura, nella predisposizione del registro, nell’attribuzione dei ruoli e nell’integrazione delle azioni con DVR, manutenzione e formazione. Per una verifica riferita alla struttura e alle attività della tua impresa puoi richiedere una consulenza sicurezza sul lavoro.

Richiedi a DSZ una verifica della procedura near miss e prepara l’organizzazione alle future modalità di tracciamento e comunicazione.

Domande frequenti sui near miss

Il tracciamento riguarda tutte le aziende?

L’articolo 15 individua le imprese con più di quindici dipendenti per le linee guida sul tracciamento e l’analisi. Le imprese più piccole possono adottare lo stesso metodo volontariamente e restano soggette agli obblighi generali di valutazione e prevenzione.

Esiste già un registro ufficiale obbligatorio?

No. Alla data dell’11 agosto 2026 non risulta definito un modello ministeriale unico. Un registro aziendale costruito sui criteri INAIL è però utile per documentare il processo e predisporre dati aggregabili.

Ogni near miss deve essere inviato all’INAIL?

No. L’articolo 15 prevede la comunicazione di dati aggregati. Formato, periodicità e canale saranno stabiliti dal decreto ministeriale, che il monitoraggio governativo indica ancora come non adottato.

Chi deve compilare e chiudere la segnalazione?

La procedura può affidare la segnalazione a lavoratori, preposti e RLS e l’analisi al Servizio di prevenzione e protezione. L’attuazione delle azioni resta in capo alle funzioni dotate di responsabilità, poteri e risorse adeguati.

Un foglio Excel è sufficiente?

Può esserlo per un’organizzazione semplice se garantisce dati uniformi, accessi protetti, responsabili, scadenze, stato delle azioni e verifica finale. Con più sedi, reparti o utenti è preferibile un sistema che mantenga storico e permessi.

Ogni near miss obbliga ad aggiornare il DVR?

No. L’evento deve essere analizzato. Il DVR va riesaminato quando il mancato infortunio rivela rischi non valutati, stime non adeguate o misure di prevenzione e protezione insufficienti.

Sono già previste sanzioni specifiche per il registro?

L’articolo 15 non introduce una sanzione autonoma per la mancata tenuta di un modello ufficiale, che non è ancora stato definito. Restano applicabili gli obblighi e le responsabilità già previsti dalla normativa generale sulla sicurezza sul lavoro.

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