Per ottenere l’esdebitazione e continuare la propria attività, l’Ordinamento italiano prevede la procedura del Concordato Minore. Questo iter consente ai soggetti considerati non sottoponibili a liquidazione giudiziale di negoziare la propria posizione debitoria stabilendo nuove modalità di pagamento, preservando la possibilità di generare reddito e superando la situazione di sovraindebitamento. Ciò può essere conseguito attraverso una proposta che fornisca ai creditori un soddisfacimento adeguato, che non sia inferiore a quanto procurerebbe l’alternativa liquidatoria. Scopri di più sul Concordato Minore attraverso questo articolo.
Concordato Minore CCII
Il sovraindebitamento è lo stato del debitore non passibile di liquidazione giudiziale che non riesce a rimborsare, per svariate motivazioni, i propri debiti. Le procedure cui si può ricorrere in questi casi, come disciplinato dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, sono:
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73), riservata al consumatore.
- Concordato Minore (artt. 74-83).
- Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277), che sostituisce la “liquidazione del patrimonio”.
Per quanto riguarda il Concordato Minore, il CCII disciplina due diverse tipologie:
- Concordato Minore in continuità d’impresa o professionale – prevede la prosecuzione dell’attività del debitore. La continuità può essere diretta o indiretta, in base al fatto che l’azienda sia in capo allo stesso debitore o che sia gestita da un soggetto diverso. Affinché questo tipo di concordato sia possibile, è fondamentale accertare che la continuazione dell’attività produca una qualche utilità per i creditori. In caso contrario, infatti, si genererebbero ulteriori debiti.
- Concordato Minore liquidatorio – prevede l’apporto di risorse esterne che devono rappresentare per i creditori un soddisfacimento adeguato, che non sia inferiore a quanto procurerebbe l’alternativa liquidatoria. Tali risorse esterne possono essere sia quelle volte ad aumentare l’attivo del debitore, che quelle volte a diminuire il passivo o il fabbisogno. Solitamente l’apporto di risorse esterne è sottoposto alla condizione sospensiva del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del Concordato Minore e ciò per consentire al debitore di dimostrare ai creditori la convenienza della proposta.
Proposta di concordato minore art. 74
L’art. 74 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza stabilisce, al comma 3, le caratteristiche che la proposta di Concordato Minore deve possedere. Essa
- ha contenuto libero;
- indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
- può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma e non necessariamente in denaro;
- prevede la suddivisione dei creditori in classi, con i dovuti adattamenti resi necessari dalla maggiore semplicità e snellezza del procedimento.
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Formulazione della domanda
La formulazione della domanda è di competenza dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi). L’OCC si occuperà di allegare alla domanda una relazione in cui saranno esplicitate le cause dell’indebitamento ed anche l’impegno del debitore nell’assumere le obbligazioni, insieme alle ragioni dell’incapacità di adempiere. Al suo interno, l’OCC fornirà gli elementi necessari per consentire al Tribunale prima e ai creditori poi, di valutare la proposta e la sua convenienza rispetto alla liquidazione, i costi presumibili della procedura, la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento, i criteri utilizzati in caso di formazione delle classi. L’organismo svolge così un duplice ruolo: quello di consulente del debitore e, al tempo stesso, quello di garante, nei confronti del Tribunale e dei creditori, della serietà ed attendibilità della proposta.
Il Cram down
Il Concordato Minore è approvato dai creditori quando la maggioranza dei creditori ammessi al voto è favorevole a procedere con l’accordo. Per poter omologare un accordo di composizione della crisi senza il raggiungimento della maggioranza, occorre che:
- sia emesso un parere negativo da parte dell’Amministrazione Finanziaria e che sia decisivo ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalla norma.
- sia indicato, nella relazione dell’OCC sopra citata, che l’alternativa liquidatoria è peggiorativa per la soddisfazione dell’ente che ha manifestato voto contrario.
La legge 76/2020 ha però introdotto delle innovazioni al CCII, in particolare per quanto riguarda l’adesione coattiva o forzosa (c.d. cram down) dell’Amministrazione Finanziaria. In questo modo, al tribunale o al giudice viene consentito di omologare un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento anche senza l’adesione da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Inoltre, il Decreto correttivo 147/2020 ha aggiunto tra i destinatari dell’adesione forzosa anche i creditori contributivi, con il fine di superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate.
Chi può ricorrere alla procedura di Concordato Minore
- Imprenditore minore.
- Imprenditore agricolo.
- Start-up innovativa.
- Professionista che:
- non abbia già beneficiato di altra esdebitazione nei 5 anni precedenti la domanda;
- non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
- non abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
- Ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza.
Sono esclusi:
- I consumatori.
- Chi è già stato beneficiato dell’esdebitazione una volta nei cinque anni precedenti.
- Chi è già stato beneficiato dell’esdebitazione per due volte, indipendentemente dal periodo in cui è stata concessa.
- Casi di frode accertata.
Concordato Minore Imprenditore cessato
Al 2024, la possibilità per un imprenditore cessato di accedere al concordato minore è incerta a causa di orientamenti giurisprudenziali contrastanti. Un’interpretazione restrittiva del CCII sostiene che la procedura sia inammissibile per gli imprenditori cancellati dal Registro delle Imprese in quanto la cancellazione indicherebbe la “presunzione di non fallibilità”, escludendo così l’accesso a strumenti quali il Concordato Minore.
Una seconda interpretazione invece, sostenuta da diverse pronunce di tribunali (Ancona, Napoli Nord), ritiene che la cancellazione dal Registro non sia un ostacolo invalicabile, poiché l’imprenditore potrebbe comunque trovarsi in una situazione di sovraindebitamento meritevole di tutela, anche dopo la cessazione dell’attività.
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