Che il tuo contratto sia full-time o part-time, hai sempre diritto al riposo giornaliero e al riposo settimanale. Garantire il riposo ai propri dipendenti è una responsabilità del datore di lavoro che, per legge (Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66), corrisponde a 11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore, a meno che non si tratti di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati nel corso della giornata.
In questo articolo approfondiamo l’argomento per scoprire come funzionano il riposo giornaliero e il riposo settimanale in relazione all’orario di lavoro e al tipo di contratto, insieme alla gestione degli straordinari.
Full-time e part-time. I contratti di lavoro e gli straordinari
La differenza fra questi due tipi di contratti lavorati avviene sulla base delle ore lavorative svolte. Infatti, i lavoratori part-time godono esattamente degli stessi diritti e delle stesse tutele che spettano ai lavoratori full-time.
Il lavoro part-time prevede un minimo di 16 ore settimanali fino a un massimo di 30 ore e si distingue in 3 categorie diverse:
- Orizzontale – prevede che il lavoratore svolga il suo lavoro quotidianamente ma con un numero di ore ridotto;
- Verticale – il lavoratore svolge il proprio lavoro in giorni specifici. L’orario della giornata lavorativa è lo stesso di quello svolto dai lavoratori full-time, ma concentrato in meno giorni della settimana;
- Misto – entrambe le soluzioni sono previste, così si alternano giornate a tempo pieno e giornate a tempo ridotto.
Il contratto di lavoro full-time, come stabilito dall’art. 3 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66, prevede un orario di lavoro definito normale fissato in 40 ore settimanali. In ogni caso, un contratto a tempo pieno non può superare un massimo di 48 ore settimanali. Superate queste, si passa al lavoro così detto straordinario.
Sono i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) a regolamentare le modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario. Ti ricordiamo, inoltre, che il ricorso al lavoro straordinario è ammissibile solo nel caso in cui esista un accordo tra datore di lavoro e lavoratore, per un periodo che non deve superare le 250 ore all’anno (articolo 5 del D. lgs n. 66).
Riposo giornaliero e riposo settimanale
All’articolo 7, il D. lgs. n. 66 stabilisce il diritto al riposo di almeno 11 ore giornaliere consecutive ogni 24 ore, a meno che non si tratti di attività lavorative caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
La Legge stabilisce anche che, nel caso in cui l’orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, il lavoratore ha diritto a una pausa. La pausa è destinata al recupero delle energie psico-fisiche e della consumazione del pasto. L’obiettivo è anche quello di interrompere la monotonia del lavoro fornendo stimoli nuovi e piacevoli, garantendo il benessere del lavoratore (leggi l’articolo dedicato allo stress lavoro-correlato).
La durata della pausa è stabilita dai contratti collettivi di lavoro. Nel caso in cui ci si ritrovasse in assenza di una disciplina collettiva che preveda l’intervallo, il lavoratore ha comunque diritto a una pausa di almeno 10 minuti ogni 6 ore lavorative.
Per quanto riguarda il riposo settimanale, all’art. 9 il Decreto prevede un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Il riposo settimanale solitamente coincide con la domenica, ma può essere spostato in altri giorni della settimana. Fanno eccezione a queste disposizioni:
- Le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra le fine del servizio in una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
- Le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
- Per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari:
- Le attività discontinue;
- Il servizio prestato a bordo dei treni;
- Le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario.
- I contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse.
In ogni caso, quando il dipendente lavora la domenica, questo ha diritto a un compenso aggiuntivo per compensare alla rinuncia al giorno di riposo.
Il riposo e il lavoro notturno
L’orario di lavoro notturno è quello svolto nell’arco di tempo di almeno 7 ore e che include le ore tra la mezzanotte e le 5 del mattino. All’articolo 13, la Legge n. 66 del 2003 stabilisce che il lavoro notturno non può superare le 8 ore in media nelle 24 ore. Anche in questo caso i contratti collettivi possono prevedere delle deroghe, fermo restando che si garantiscano le condizioni di sicurezza e di salute ai lavoratori notturni.
La legge vieta il lavoro notturno per determinate categorie di lavoratori, come le lavoratrici in gravidanza, donne matri di minori di 3 anni e minori (per saperne di più sulla normativa e sui rischi correlati, leggi l’articolo specifico sul lavoro notturno).
In ogni caso, un lavoratore notturno ha diritto a un riposo giornaliero di 11 ore consecutive e a un riposo settimanale di 24 ore consecutive.
I tuoi consulenti
Il diritto al riposo è un punto centrale della tutela del lavoratore. Come abbiamo visto in questo articolo, i lavoratori full-time e i lavoratori part-time hanno diritto al riposo, sia giornaliero che settimanale. Si tratta di un diritto fondamentale, che va oltre le prestazioni e la sicurezza sul luogo di lavoro.
In un periodo sempre più caratterizzato dalla sovrapposizione delle diverse sfere della vita (lavorativa, familiare, sociale, personale), bisogna comprendere quanto ognuna di queste influisca continuamente sull’altra, generando effetti positivi o negativi, in relazione alla qualità delle esperienze.
Un riposo adeguato riduce lo stress, migliora l’umore e limita il rischio di comparsa di diverse patologie, tra le quali:
- Ansia e depressione;
- Disturbi cardiaci e gastrointestinali;
- Insonnia.
Le aziende che promuovono il benessere del proprio personale (tra cui il riposo) ottengono molti benefici che si ripercuotono sulla qualità del lavoro e dell’ambiente lavorativo. Maggiore soddisfazione, riduzione dell’assenteismo e migliore qualità dei prodotti e dei servizi sono soltanto alcuni aspetti che risentono del benessere psico-fisico del dipendente. Vuoi saperne di più sui vantaggi strategici che derivano dalla cura e dall’attenzione del personale della tua azienda? Leggi l’articolo sul welfare aziendale.