Naspi 2025: indennità anche con dimissioni volontarie

Novità sulla NASpI a partire dal 2025. L’indennità mensile di disoccupazione spetta ai lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente l’occupazione. Alla NASpI possono accedere anche agli apprendisti, ai soci lavoratori di cooperative, al personale artistico e ai dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni. Il 2025, però, porta con sé alcune novità a proposito dei destinatari della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego. Scopri con noi di cosa si tratta.

Non solo per chi perde il lavoro

A partire dal 2025, possono avere diritto alla NASpI anche i dipendenti che presentano dimissioni volontarie. Ma ci sono delle condizioni: aver completato almeno 13 settimane di lavoro a seguito dell’ultimo rapporto di lavoro cessato.

Tutto il resto non cambia. Infatti, l’indennità di disoccupazione continuerà a spettare a partire:

  • Dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se la domanda è presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione;
  • Dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda se la domanda è presentata dopo l’ottavo giorno;
  • Dal 38° giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il 38° giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se la domanda è presentato oltre il 38° giorno successivo al licenziamento.

Inoltre, resta necessario:

  • Presentare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al lavoro;
  • Dimostrare di aver maturato contributi sufficienti nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

L’eventuale rioccupazione nel corso degli 8 giorni che seguono la cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione. Di conseguenza, dovrà essere presentata una nuova richiesta NASpI nel caso in cui cessi involontariamente il nuovo rapporto di lavoro.

Come funziona la NASpI

La NASpI prevede un’indennità corrisposta ogni mese per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi 4 anni.

L’entità della prestazione corrisponde al 75% della retribuzione media mensile se la retribuzione mensile non supera la soglia massima di riferimento annuo. Considera poi che la NASpI si riduce ogni mese del 3% a partire dal 6° mese di fruizione del sussidio. Se hai più di 55 anni al momento della presentazione della domanda, la riduzione del 3% ha inizio a partire dall’8° mese di fruizione.

Se la retribuzione media è superiore all’importo di riferimento (per il 2024, l’importo corrispondeva a 1.425,21 euro), l’entità della prestazione è pari al 75% dell’importo di riferimento annuo (1.425,21 euro) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e l’importo di riferimento annuo. Tieni conto che, comunque, l’importo massimo del sussidio disoccupazione non può superare il limite massimo annuale stabilito dalla legge, di cui tuttavia non si hanno ancora informazioni dettagliate. In ogni caso, ti ricordiamo che la NASpI non può mai superare la durata delle 24 mensilità.

Indennità ridotta: in quali casi?

Il sussidio di disoccupazione NASpI si riduce in alcuni casi, in particolare quando:

  • L’attività sono svolte in forma autonoma e genera un reddito annuo corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni che spettano ai sensi dell’art. 13 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), vale a dire 5.500 euro. L’indennità è ridotta dell’80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo che intercorre tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o la fine dell’anno. La prestazione ridotta si mantiene solo quando:
    • Il soggetto beneficiario comunica all’INPS il reddito annuo presunto. Il reddito previsto deve essere dichiarato, anche se pari a zero. In alternativa, il richiedente potrà comunicare il reddito entro un mese dall’invio della domanda attraverso il modello NASpI-COM. In caso di attività autonoma intrapresa a seguito della presentazione della domanda, per continuare ad avere accesso alla NASpI dovrai comunicare all’INPS il reddito annuo previsto entro un mese dall’inizio del sussidio;
    • Il datore di lavoro è diverso dal datore di lavoro per cui il soggetto ha lavorato quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non ci sono rapporti di collegamento/controllo.
  • Il titolare di 2 o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessa da uno dei rapporti (a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) ha diritto all’indennità di disoccupazione a patto che il reddito percepito dal rapporto di lavoro rimasto in essere corrisponda a un’imposta lorda pari o inveriore alle detrazioni che spettano ai sensi dell’art. 13 del TUIR, vale a dire 8.174 €, e che il percettore comunichi all’INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto, anche se pari a zero. In questo caso, la NASpI è ridotta dell’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorso tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data di fine dell’indennità o dell’anno. la mancata comunicazione all’INPS dello svolgimento dell’attività lavorativa e del reddito presunto implica la decadenza dal sussidio;
  • È presente una rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata.

Quando decade la NASpI

Il lavoratore perde il sussidio quando:

  • Perde lo stato di disoccupazione;
  • Non partecipa in modo attivo alle attività proposte nel patto di servizio;
  • Non si presenta alla convocazione per gli appuntamenti con il tutor per la conferma dello stato di disoccupazione e la stipula del patto di servizio;
  • Rifiuta un’offerta di lavoro in linea con le sue qualifiche e competenze;
  • Si assenta dal lavoro, senza giustificato motivo, per un numero eccessivo di giorni (che va dai 3 ai 15 giorni).

I tuoi consulenti

Ti ricordiamo che per accedere al sussidio NASpI devi presentare la tua domanda entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, accedendo al portale INPS. In caso di malattia o infortunio al momento della cessazione del lavoro, il termine è sospeso per la durata dell’evento. Allega il certificato medico che dimostri il tuo riacquisto della capacità lavorativa al momento della domanda per accelerare il processo di liquidazione.

Vuoi saperne di più sull’indennità NASpI per poter procedere senza errori? Contattaci subito, siamo sempre a tua disposizione.

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